Niente rigidità sui rimborsi

Pubblicato il 27 febbraio 2008 L’avvocato generale, nelle conclusioni presentate il 26 febbraio scorso nella causa C25/07, ha chiarito che il diritto alla detrazione e al rimborso, essendo principi fondamentali del sistema comune dell’Iva, non possono essere ostacolati neppure per prevenire determinati tipi di frode ed evasione fiscale. Gli Stati membri, in conformità ai principi di neutralità e di proporzionalità, devono far ricorso a mezzi che, pur consentendo di raggiungere efficacemente l’obiettivo perseguito dal diritto interno, portino il minor pregiudizio possibile agli obiettivi e ai principi stabiliti dalla normativa comunitaria. I provvedimenti adottati dagli Stati membri non possono essere utilizzati in modo tale da rimettere sistematicamente in questione il diritto alla deduzione dell’Iva, che è un principio fondamentale del sistema comune dell’imposta. Il caso era stato sollevato dal Tribunale amministrativo regionale di Breslavia per verificare la legittimità delle norme interne, le quali, nel primo anno di attività, prorogano il periodo previsto per il rimborso da 60 a 180 giorni, a meno che non si depositi una cauzione di 62mila euro.
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