No al deposito a mezzo PEC dei verbali di Conciliazione nella Cancelleria del Tribunale

Pubblicato il 28 ottobre 2020

Una sede territoriale dell’Ispettorato ha chiesto un confronto al Tribunale della sua città in relazione all’adozione di modalità da remoto al fine di svolgere gli adempimenti riferiti alle procedure di conciliazione di cui agli artt. 410 e 411 c.p.c., anche con riferimento al valore esecutivo dei relativi verbali, compresi quelli redatti in sede sindacale.

In particolare l’ITL ha chiesto se, davanti ad un tentativo di conciliazione conclusosi con un accordo, una parte può siglare il verbale, scannerizzando il documento firmato e trasmetterlo all’altra parte, che provvederà a firmarlo a sua volta e ad inviarlo successivamente all’Ufficio.

Nel caso di specie, il funzionario conciliatore procederà quindi alla sottoscrizione manuale anche ai fini di autentica delle firme delle parti.

Per il Tribunale, però, tale procedura non appare garantire il rispetto dei principi generali in tema di autenticazione della sottoscrizione da parte di un pubblico ufficiale, specie con riferimento all’attestazione che la sottoscrizione sia stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell’identità della persona che sottoscrive (cfr. art. 2703 c.c.).

Tanto – chiarisce il Tribunale - vale in specie con riferimento alla possibilità che le parti della conciliazione si limitino a sottoscrivere il verbale senza ricorso alle modalità digitali, considerando che nel caso, ad esempio, dell’autenticazione a distanza, da parte del difensore, della sottoscrizione della procura alle liti su un documento analogico è stata necessaria una previsione contenuta in atto avente forza di legge (art. 83, comma 20 - ter, del d.l. n. 18/2020, conv. nella L. n. 27/2020).

Quanto osservato osta pertanto alla possibilità di attivare la richiesta modalità di deposito a mezzo PEC dei verbali di conciliazione nella Cancelleria del Tribunale.

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