No al licenziamento per scarso rendimento a seguito di ripetute malattie

Pubblicato il 11 maggio 2018

La Suprema Corte di Cassazione, con ordinanza n. 10963 dell’8 maggio 2018, ha confermato che lo scarso rendimento, diversamente dalle assenze per malattia, è caratterizzato da colpa del lavoratore (Corte di Cass., sentenze n. 16472/2015 e n. 17436/2015) per cui deve ritenersi superato il diverso indirizzo espresso nella sentenza della Cassazione n. 10286/1996, secondo cui lo scarso rendimento rileva indipendentemente dalla sua imputabilità a colpa del lavoratore.

In definitiva, per gli Ermellini lo scarso rendimento può consistere in una inadeguatezza qualitativa o quantitativa della prestazione ma a tali fini deve tenersi conto delle sole diminuzioni di rendimento determinate da imperizia, incapacità e negligenza e non anche di quelle determinate dalle assenze per malattia e permessi (Cass. N. 3855/2017).

Qualora il recesso del lavoratore sia intimato per scarso rendimento essenzialmente dovuto ad un elevato numero di assenze, ma non tali da esaurire il periodo di comporto, il licenziamento è da ritenersi ingiustificato anche perché nel contratto di lavoro subordinato il lavoratore non si obbliga al raggiungimento di un risultato ma alla messa a disposizione del datore delle proprie energie, nei modi e nei tempi stabiliti, per cui il mancato raggiungimento del risultato prefissato non costituisce di per sé inadempimento.

Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Somministrazione di lavoro: quando non si applica il limite dei ventiquattro mesi

20/03/2026

Risoluzione e fallimento: le Sezioni Unite su concorso e opponibilità

20/03/2026

Credito d’imposta mediazione: domande entro il 31 marzo 2026

20/03/2026

Uniemens, malattia: nuove istruzioni INPS e periodo transitorio

20/03/2026

CNDCEC: aggiornati i modelli di relazione del collegio sindacale per i bilanci 2025

20/03/2026

Filiere agroalimentari e fatturazione elettronica: obbligo del codice CUN

20/03/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalitĂ  semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy