Non è licenziabile chi “reagisce”

Pubblicato il 11 agosto 2006

di Cassazione – sentenza n. 17956 del 9 agosto 2006 – ha respinto il ricorso di un datore di lavoro e fissato una serie di presupposti per la validità del licenziamento disciplinare. I giudici hanno infatti stabilito che un dipendente che reagisce in maniera violenta in seguito alle continue provocazioni dei colleghi non va licenziato. Per la reazione è, infatti, da giudicare “conseguenza del rancore che era venuto accumulandosi a causa del continuo e irritante scherno” per cui anche se riprovevole (in nessun caso si giustificano comportamenti basati sulla violenza fisica o psichica) non punibile in quanto provocata e, inoltre, “non era stata posta in essere durante l’esecuzione di prestazioni lavorative”.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Antiriciclaggio. Sì del Parlamento europeo alle nuove regole

30/04/2024

CCNL Servizi assistenziali Anpas Misericordie - Verbale integrativo del 17/4/2024

30/04/2024

Accertamento su redditi post fallimento: fallito legittimato a impugnare

30/04/2024

Modello 730/2024 semplificato disponibile online. Guida alle novità 2024

30/04/2024

Memorandum: scadenze lavoro dall’1 al 15 maggio 2024 (con Podcast)

30/04/2024

Dichiarazione IMU 2024: novità ENC e IMPI

30/04/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy