Non si invochi il danno per l'incidente nell'immobile se si conosce l'alterazione della cosa

Pubblicato il 31 maggio 2010 Sapere che la finestra è difettosa, che per questo è entrata acqua piovana, che su questa si può scivolare, costa al malcapitato inquilino l’impossibilità di chiedere, dunque ottenere, un risarcimento invocando la colpa del proprietario dell’immobile in forza dell’art. 2051 c.c., circa il danno provocato da cosa in custodia (ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito). La sezione III civile della Cassazione – pronuncia 11592/2010 – afferma un principio chiaro, ponendo in capo all’infortunato la colpa esclusiva in ordine al verificarsi del fatto poiché egli era al corrente dello stato di manutenzione dell’infisso, pertanto l’evento era prevedibile.
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