Secondo il Tribunale di Roma – sentenza n. 31/09 – il potere di azione e/o di eccezione per l’accertamento della simulazione deve essere riconosciuto solo a coloro la cui posizione giuridica risulti negativamente incisa dall’apparenza dell’atto; in particolare, deve escludersi la legittimazione del figlio per far valere la simulazione di un atto intercorso tra i genitori ed un altro figlio in quanto, prima della morte e dell’accettazione dell’eredità, non può configurarsi alcuna lesione della legittima.
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