Non è tassabile il professionista che porta la sua clientela allo studio associato

Pubblicato il 10 luglio 2009

Con la risoluzione n. 177/E del 9 luglio 2009, l’agenzia delle Entrate conferma l’orientamento già espresso nella circolare n. 8/E, sempre di quest’anno. Nella circolare si era precisato che non si ha reddito da sottoporre a tassazione nel caso in cui non è prevista alcuna remunerazione per l’apporto della propria clientela da parte del libero professionista, nel momento in cui egli decide di aderire ad un’associazione, così come nel momento del suo eventuale recesso. La stessa ipotesi è oggetto del più recente interpello, a cui l’Agenzia ha risposto ribadendo che l’apporto di clientela personale del professionista all’associazione è irrilevante dal punto di vista fiscale, anche se non lo è ai fini della determinazione della ripartizione delle quote di partecipazione agli utili. Di conseguenza, nessuna tassazione aggiuntiva può essere imposta per l’apporto gratuito di clientela allo studio associato, anche se ciò comporta una diversa divisione di utili tra gli associati.

Roberta Moscioni

Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Attività ferroviarie - Verbale di accordo del 30/7/2025

08/08/2025

CCNl Enti di sviluppo industriale - Stesura dell'1/8/2025

08/08/2025

Ccnl Consorzi ed Enti di Sviluppo industriale. Rinnovo

08/08/2025

Ccnl Attività ferroviarie. Rateizzazione una tantum

08/08/2025

Contributi ferie non godute: versamento entro il 20 agosto

08/08/2025

Congedo di paternità obbligatorio: anche alla madre intenzionale dal 24 luglio

08/08/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy