Con la risoluzione n. 177/E del 9 luglio 2009, l’agenzia delle Entrate conferma l’orientamento già espresso nella circolare n. 8/E, sempre di quest’anno. Nella circolare si era precisato che non si ha reddito da sottoporre a tassazione nel caso in cui non è prevista alcuna remunerazione per l’apporto della propria clientela da parte del libero professionista, nel momento in cui egli decide di aderire ad un’associazione, così come nel momento del suo eventuale recesso. La stessa ipotesi è oggetto del più recente interpello, a cui l’Agenzia ha risposto ribadendo che l’apporto di clientela personale del professionista all’associazione è irrilevante dal punto di vista fiscale, anche se non lo è ai fini della determinazione della ripartizione delle quote di partecipazione agli utili. Di conseguenza, nessuna tassazione aggiuntiva può essere imposta per l’apporto gratuito di clientela allo studio associato, anche se ciò comporta una diversa divisione di utili tra gli associati.
Roberta Moscioni
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