Il nuovo articolo 2645-ter del Codice civile (trascrizione dell’atto di donazione) si presenta ancora come un frammento di disciplina, tale da essere solo vagamente assimilabile al trust, in quanto il vincolo di destinazione non prevede il trasferimento della proprietà al beneficiario. Piuttosto, affermano gli autori dell’analisi, l’interpretazione letterale porta a ritenere che il vincolo di destinazione comporterebbe una semplice limitazione di responsabilità (in relazione ai debiti contratti per realizzare il fine di destinazione), non la creazione di un patrimonio segregato. Inoltre, proseguono Napoli e Villani, il beneficiario del vincolo assumerebbe una posizione molto più simile a quella del creditore di un diritto certo ed esigibile che non a quella del titolare di un’aspettativa , qual’è, invece, il beneficiario del trust.
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