Notifica alla residenza

Pubblicato il 08 giugno 2006

La notificazione di un avviso di accertamento consegnata nella residenza anagrafica del contribuente è legittima se egli non ha eletto domicilio presso una persona o un ufficio nel Comune del proprio domicilio fiscale (Corte di Cassazione, sentenza 11081 del 3 aprile 2006, depostata il 12 maggio 2006). Nel caso di specie, il contribuente aveva indicato nella dichiarazione dei redditi, quale domicilio fiscale, l’indirizzo dell’esercizio commerciale in seguito chiuso, non preoccupandosi di eleggere il domicilio con le modalità di legge. La notifica dell’atto di accertamento era stata, quindi, consegnata alla madre convivente, nel luogo della residenza anagrafica. A norma dell’articolo 60 del Dpr 600/1973, richiamato nella pronuncia, dispone che la notifica vada eseguita nel luogo di domicilio fiscale del destinatario, salva l’ipotesi di elezione del domicilio, che deve risultare dalla dichiarazione annuale, ovvero da altro atto comunicato al Fisco. In mancanza di questo adempimento “l’avviso di accertamento fu notificato, appunto, nel domicilio fiscale del contribuente, ricavato dall’anagrafe comunale”.   

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Pensionati con trattamenti minimi: addendum alla convenzione INPS–Friuli Venezia Giulia

11/03/2026

Messaggi WhatsApp tra colleghi: illegittima la sanzione disciplinare

11/03/2026

5 per mille 2026: aperte le iscrizioni per le Associazioni sportive dilettantistiche

11/03/2026

Assirevi: nuove indicazioni per l’attestazione della rendicontazione di sostenibilità

11/03/2026

Collegamento Pos-Rt, obbligo confermato sul franchising

11/03/2026

APE sociale 2026: domanda di certificazione requisiti entro il 31 marzo

11/03/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy