Notifica senza raccomandata

Pubblicato il 05 settembre 2006

La decisione 17064 (26 luglio 2006) della Cassazione afferma che qualora il contribuente sia irreperibile, la notifica dell’accertamento si considera eseguita con l’affissione dell’avviso nell’albo comunale. Non serve, dunque, che venga spedita una raccomandata con avviso di ricevimento, come prescrive l’articolo 140 del Codice di procedura civile. Il Fisco non è tenuto a svolgere ulteriori ricerche anagrafiche. L’affissione all’albo costituisce, infatti, adempimento necessario e sufficiente per la legittimità del procedimento di notifica dell’atto tributario, la cui disciplina è contenuta nell’articolo 60 del Dpr 600/73.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Lavoratori autonomi artigiani e commercianti: al via la riduzione contributiva

15/05/2025

Artigiani e commercianti di prima iscrizione nel 2025: dimezzata la contribuzione

15/05/2025

Fermo pesca 2024: indennità giornaliera fino a 30 euro

15/05/2025

Omessa registrazione di cassa: anche importi modesti portano al licenziamento

15/05/2025

Inail: rivalutate le prestazioni per industria, navigazione e ambito domestico

15/05/2025

Successioni e donazioni, i chiarimenti del Fisco

15/05/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy