Le Sezioni unite civili della Corte di cassazione, con l'ordinanza 458 del 13 gennaio 2005, affermano che la notifica alla controparte processuale deve essere improntata sul principio dell'effettiva conoscibilità. Nello specifico i giudici dovevano pronunciarsi sugli effetti della mancata produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata con la quale l'ufficiale giudiziario dà notizia del compimento delle formalità previste dall'articolo 140 del Codice, che riguarda i casi di irreperibilità del destinatario. Con l'ordinanza si chiarisce che la mancata allegazione produce un effetto di nullità e non di inesistenza della notificazione che, quindi, dovrà essere rinnovata (articolo 291 del Codice di procedura civile).
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