Notifiche e vizi di impugnazione

Pubblicato il 08 giugno 2009
La Corte di cassazione, con la sentenza n. 12623 dello scorso 28 maggio, ha spiegato che, in materia di tardività dell'impugnazione proposta ai sensi dell'art. 38 del Dlgs 546/92, se la notificazione è inesistente, la mancata conoscenza della pendenza della lite da parte del destinatario si presume iuris tantum ed è onere dell'altra parte dimostrare il contrario; se invece la notificazione è nulla, si presume iuris tantum la conoscenza della pendenza del processo da parte dell'impugnante e deve questi provare che la nullità gli ha impedito la materiale conoscenza dell'atto.
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