Novità in Unico 2010

Pubblicato il 08 febbraio 2010

In Unico 2010, anche l’immobile detenuto in uno Stato estero che non lo assoggetta a tassazione va indicato nella sezione II del quadro RW della dichiarazione dei redditi (Investimenti all’estero e/o trasferimenti da, per e sull’estero) e ne va compilata la sezione III se sono stati effettuati trasferimenti all’estero, quali bonifici di istituto bancario italiano, per l’acquisto. Eguale percorso – l’indicazione nel quadro RW - seguiranno gioielli e imbarcazioni oltrefrontiera, anche quando non producono redditi di fonte estera imponibili in Italia nel periodo d’imposta 2009.

Una nuova classificazione contraddistingue l’utilizzo cui si destina l’immobile e fa sì che una serie di ipotesi che fino al 2009 rientravano nel codice residuale “9”, vadano ora distintamente indicate con i codici dal 10 al 15, comportando che il codice “9” venga utilizzato quando l’uso particolare dell’immobile non sia contemplato dagli altri codici fruibili.

Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Metalmeccanica pmi Confimi - Ipotesi di rinnovo economico del 28/10/2025

05/11/2025

CCNL Personale domestico - Ipotesi di accordo del 28/10/2025

05/11/2025

Metalmeccanica pmi Confimi. Rinnovo economico

05/11/2025

Ccnl lavoro domestico. Rinnovo

05/11/2025

Sorveglianza sanitaria: prevenzione e visita mediche per alcol e droghe

05/11/2025

Debiti Inps e Inail: come funziona la nuova rateazione fino a sessanta rate

05/11/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy