Nullo l'accertamento con i parametri senza il contraddittorio

Pubblicato il 14 marzo 2013 Con la sentenza n. 6234, del 13 marzo 2013, la Corte di Cassazione affronta il caso di un contribuente, di professione geometra, che riceve avviso di accertamento Irpef, per l’anno d’imposta 1998, in cui viene rettificato l’ammontare dei compensi dichiarati, in applicazione dei parametri previsti dal Dpcm del 1996. Il contribuente allega fotocopia del libretto universitario a dimostrazione degli esami sostenuti nel 1998 e quindi di non aver esercitato a pieno regime la propria attività. La Ctr della Puglia conferma il ricorso presentato dal geometra, il Fisco propone le proprie motivazioni in Cassazione, che vengono respinte.

I giudici della Corte sottolineano come la procedura di accertamento tributario standardizzato mediante l'applicazione dei parametri o degli studi di settore costituisca un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è ex lege determinata dallo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli “standard” in sé considerati - meri strumenti di ricostruzione per elaborazione statistica della normale redditività - ma nasce solo in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente, pena la nullità dell'accertamento, con il contribuente. Spetta poi all'Ufficio operare un riscontro contabile e/o documentale, senza l'applicazione in modo acritico dei parametri.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Videofonografici - Ipotesi di accordo del 14/04/2025

30/04/2025

Videofonografici - Nuovi minimi e una tantum

30/04/2025

Riforma magistratura onoraria: la legge entra in vigore

30/04/2025

Countdown per i somministrati al 30 giugno 2025: cosa cambia

30/04/2025

CCNL Energia e petrolio - Ipotesi di accordo del 16/04/2025

30/04/2025

Energia e petrolio - Nuovi minimi e altre novità

30/04/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy