Nuovo codice INPS per i periodi assicurativi che beneficiano della maggiorazione amianto

Pubblicato il 20 settembre 2017

Con messaggio n. 3585 del 18 settembre 2017, l’INPS ha comunicato di aver istituito il codice ARPA 187 ed il codice M4 per gli archivi dei fondi speciali, per l’acquisizione dei periodi assicurativi beneficiati dalla maggiorazione di amianto che ammonta a 1,5, utile sia per il diritto che per la misura della pensione.

L’istituzione del codice permetterà l’aggiornamento del conto assicurativo con l’evidenza del beneficio, attività propedeutica alla gestione delle domande di certificazione del diritto a pensione ed al monitoraggio finalizzato alla verifica di eventuali scostamenti rispetto alle risorse finanziarie annualmente disponibili per legge.

Quanto sopra è stato comunicato dall’Istituto facendo seguito alla sua circolare n. 68 del 6 aprile 2017 con la quale sono state impartite le disposizioni per l’attuazione della norma della Legge di Stabilità 2016 che ha riconosciuto, ai fini del diritto e della misura dei trattamenti pensionistici, la rivalutazione del periodo di lavoro, indicato nella certificazione tecnica rilasciata dall’INAIL, per il coefficiente dell’1,5, anche se di durata inferiore ai dieci anni ai lavoratori:

Ricorda, inoltre, l’Istituto che possono essere accettate esclusivamente le domande presentate dall’01 gennaio 2016 all’1 marzo 2016 e che la maggiorazione dell’anzianità contributiva in questione - valida ai fini del diritto e della misura della pensione - non configura un accreditamento di contributi, ma ha effetto solo ai fini del riconoscimento e del calcolo della pensione.

Pertanto, per i soggetti destinatari del beneficio, l’inserimento negli archivi di gestione del nuovo codice produrrà un’annotazione in estratto conto che riporterà le date limite (inizio e fine) del periodo di servizio per il quale è stata riconosciuta l’esposizione all’amianto, con la seguente nota:

“Il periodo di lavoro dal gg/mm/aaaa al gg/mm/aaaa è rivalutato per il coefficiente dell’1,5 solo al momento del pensionamento e nei limiti delle risorse assegnate ai sensi dell’art.1, comma 277, L. n. 208/2015 ”.

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