La Corte di giustizia Ue, con una sentenza del 2 aprile 2009 sulla causa C-459/07, intervenendo sull'interpretazione di alcune disposizioni del codice doganale comunitario, ha spiegato che il sequestro di merci introdotte irregolarmente comporta l'estinzione dell'obbligazione doganale solo qualora avvenga prima che le merci abbandonino il primo ufficio doganale della Comunità. Per contro, spiega la Corte, il sequestro di merci introdotte irregolarmente, che si verifichi oltre il primo ufficio doganale situato all'interno del territorio stesso e avvenga praticamente per caso, non può comportare l'estinzione dell'obbligazione doganale.
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