Obbligo di assunzione disabili sospeso se c’è la cassa integrazione

Pubblicato il 14 luglio 2009

Il Dpr 10.10.2000, n. 333 che da’ attuazione alla legge 68/99 sul diritto al lavoro dei disabili, prevede che per usufruire della sospensione dagli obblighi di assunzione, il datore di lavoro privato deve presentare un’autorizzazione al servizio provinciale per l’impiego completa di accordo sindacale, domanda di cassa integrazione, provvedimento amministrativo di concessione e ogni altra documentazione idonea. In particolare, il ricorso agli ammortizzatori sociali fa venire meno l’obbligo di assunzione dei lavoratori diversamente abili. Infatti, nelle province in cui trova applicazione la normativa sugli ammortizzatori sociali, i datori di lavoro che fanno ricorso alla cassa integrazione straordinaria, ai contratti di solidarietà e ai licenziamenti collettivi non sono tenuti ad avere alle loro dipendenze lavoratori appartenenti alla suddetta categoria, nella misura prevista dalla legge n. 68/99 e cioè: sette per cento dei lavoratori occupati, se occupano più di 50 dipendenti; due lavoratori, se occupano da 36 a 50 dipendenti; un lavoratore, se occupano da 15 a 35 dipendenti. A seguito di alcune precisazioni rilasciate dal Ministero del Lavoro (interpello 38/08) si è chiarito che la sospensione può essere applicata anche alle aziende di credito, che fanno ricorso all’intervento del Fondo per situazioni di crisi, ristrutturazione o riorganizzazione aziendale. Tutto ciò, in quanto è stata ammessa una sorta di analogia tra gli ammortizzatori sociali e il fondo di solidarietà previsto per il solo settore del credito.

 Roberta Moscioni

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