Omesse ritenute, torna il reato

Pubblicato il 02 gennaio 2005

L'articolo 1, comma 414, della Finanziaria 2005 (legge 311/2004) prevede che sia punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versi le ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituti, entro il termine previsto per la dichiarazione annuale dei sostituti d'imposta. La sanzione penale scatta nel caso in cui il mancato versamento superi i 50.000 euro per ciascun periodo d'imposta. Il reato è doloso (dolo generico) qualora si ravvisi la volontà, in presenza della coscienza, di non versare all'Erario le ritenute certificate; in caso, invece, di dimenticanza nell'effettuare il versamento si incade nella pura condotta colposa, che non risulta punibile.   

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