Omesso versamento di ritenute, liquidatore non responsabile se rispetta la norma

Pubblicato il 12 maggio 2017

E' chiaro l'orientamento giurisprudenziale che sottende alla sentenza n. 23161, depositata l'11 maggio 2017: per effetto dell'articolo 36 del DPR n. 602/1973 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), i liquidatori di soggetti IRES assumono una responsabilità ex lege che contempla, rispetto alla modalità di eliminazione del passivo, un privilegio indiretto in capo al Fisco.

Ed infatti, il liquidatore sarà responsabile dell'omesso versamento di ritenute ex art 10-bis del Dlgs. 74/2000 (Legge sui reati tributari) - che punisce chi non versa, entro il termine per la presentazione della dichiarazione annuale del sostituto di imposta, ritenute dovute sulla base di questa o risultanti dalla certificazione affidata ai sostituti stessi - ove soddisfi creditori che non dovevano essere preferiti all'Erario secondo l'ordine che il Codice civile ha stabilito.

Tuttavia, sotto il profilo squisitamente penale - conclude la pronuncia n. 23161/2017 - se l'omesso versamento delle ritenute dovute sulla base della dichiarazione di imposta o risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituti d'imposta, trova giustificazione nell'esigenza di pagare debitori che, nell'ordine codicistico, vanno preferiti all'Erario, il reato non sussiste.

Questo il tenore della decisione: “(...) i limiti posti alla responsabilità civile del liquidatore dall'articolo 36 del DPR n. 602/1973 rilevano anche ai fini penali solo in quanto valgano a delimitare il precetto escludendone le condotte di inadempimento all'obbligo tributario determinate da mancanza di attivo o da pagamento di crediti considerati superiori nell'ordine dei privilegi, ma non incidono sul momento consumativo del reato come determinato dalla norma incriminatrice”.

D'altronde, se così non fosse in capo al liquidatore graverebbero l'articolo 36 del DPR n. 602/1973, che legittima il mancato pagamento di ritenute (più in generale di imposte) quando vi sono creditori privilegiati da pagare, e la norma penale, che lo punisce se non corrisponde le ritenute, a nulla rilevando la presenza di creditori da onorare.

In sintesi, l'omesso versamento di ritenute che derivi dall'aver rispettato l'articolo 36 del DPR n. 602/1973 non comporta reato penale, neppure responsabilità fiscale.

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