Ordinanze sempre revocabili per errore materiale

Pubblicato il 10 luglio 2009

Con ordinanza del 7 luglio 2008, la Corte di cassazione ha sollevato, in riferimento agli articoli 3, 24 e 77 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'articolo 391-bis del codice di procedura civile, nella parte in cui, prevedendo l'esperibilità del rimedio della revocazione per errore di fatto per le sole ordinanze pronunciate dalla Corte di cassazione ai sensi dell'articolo 375, n. 4) e n. 5) del medesimo codice, lo esclude per le ordinanze pronunciate ai sensi dell'art. 375, n. 1).

La Consulta, con ordinanza 207/2009 di ieri, ha così dichiarato l’illegittimità parziale dell’articolo 391-bis, primo comma, del codice di procedura civile nella parte in cui non prevede la revocazione di fatto per le ordinanze pronunciate dalla Cassazione.

Secondo il giudice a quo, risulterebbe infatti priva di ragionevolezza e contrastante con il diritto di difesa, la scelta normativa di circoscrivere l'istituto della revocazione per errore di fatto alle sole ordinanze della Corte di cassazione le quali, all'esito della procedura camerale di cui all'articolo 375 del codice di procedura civile, accolgono o respingono il ricorso nel merito o lo dichiarano inammissibile per mancanza dei motivi o difetto dei quesiti, precludendo, invece, la possibilità di adottare il rimedio straordinario – il cui scopo è quello di “eliminare una decisione fondata su un accertamento la cui verità è smentita e contraddetta dalle risultanze di causa” – in riferimento alle altre ordinanze che abbiano dichiarato inammissibile il ricorso per altre ragioni.

Perciò, dev’esservi sempre rimedio all’errore materiale della Cassazione, altrimenti il diritto di difesa risulterebbe gravemente violato: se il giudice sbaglia e ne deriva una grave ingiustizia – l’impossibilità cioè di celebrare un grado di giudizio – e se non sia possibile porre rimedio con uno specifico istituto processuale, allora sì che si concretizzerebbe l’illegittimità costituzionale.

Alessia Lupoi

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