Ormeggiatori e barcaioli, assegno ordinario con causale contratto di solidarietà difensiva del FdS bilaterale

Pubblicato il 03 settembre 2018

Con messaggio n. 3235, del 31 agosto 2018, l’INPS ha fornito istruzioni operative relative all’assegno ordinario garantito dal Fondo di solidarietà bilaterale ormeggiatori e barcaioli dei porti italiani con causale contratto di solidarietà difensiva.

L’Istituto specifica che per tutte le istanze presentate a partire dal 1° settembre 2018, e con decorrenza della prestazione dalla medesima data, i datori di lavoro o i loro consulenti/intermediari dovranno associare un codice identificativo (ticket di 16 caratteri alfanumerici) che deve essere richiesto obbligatoriamente al momento della compilazione della domanda online, utilizzando l’apposita funzionalità “Inserimento ticket”, prevista all’interno della procedura di inoltro della domanda al Fondo.

I datori di lavoro o i loro consulenti/intermediari dovranno indicare il <CodiceEvento> in caso di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa, che è gestito con il sistema del ticket, compilando il flusso UniEmens secondo le modalità specificate nel messaggio stesso.

L’INPS specifica anche come va effettuata l’esposizione del contributo addizionale e del conguaglio di assegno ordinario per contratto di solidarietà, evidenziando che, in caso di cessazione di attività, l’azienda potrà richiedere il rimborso tramite il flusso UniEmens di regolarizzazione riferito all’ultimo mese di attività e comunque entro i termini di decadenza delle autorizzazioni.

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