Outsourcing in Irap

Pubblicato il 03 giugno 2009 Con l’ordinanza n. 12078, depositata il 25 maggio 2009, la Suprema corte di cassazione chiarisce che l’utilizzo di personale e fattori produttivi, anche se forniti da una società di servizi (in outsourcing), è indice della sussistenza dell’autonoma organizzazione in capo al lavoratore autonomo. Il criterio della sussistenza dell’autonoma organizzazione è insormontabile, a nulla rilevando il mezzo giuridico con cui quest’ultima viene messa in atto. Pertanto, ai fini dell’assoggettamento all’Irap conta la concreta possibilità dell’utilizzo abituale da parte di esercenti arti e professioni di beni strumentali, capitale e personale idonei a potenziare l’autonoma organizzazione. Il caso esaminato dai giudici riguarda uno studio professionale che si avvale di dipendenti riferibili ad una società di servizi per ottenere forme di collaborazione.
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