Pace contributiva rateizzabile

Pubblicato il 12 giugno 2020

Sono riscattabili - a norma dell’articolo 20 del Dl n. 4 del 28 gennaio 2019 - i periodi non coperti da contribuzione in favore degli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, che non siano già titolari di pensione. In altre parole, è consentita la pace contributiva

Quanto sopra premesso, il comma 3 dell’articolo 20 ora citato stabilisce la detraibilità dall’imposta lorda del relativo onere a carico del contribuente, nella misura del 50 per cento, ripartita in cinque quote annuali costanti e di pari importo. 

Il comma 5 prevede, inoltre, che il versamento dell'onere per il riscatto degli anni non coperti da contribuzione possa essere effettuato ai regimi previdenziali di appartenenza "in unica soluzione ovvero in un massimo di 120 rate mensili, ciascuna di importo non inferiore a euro 30, senza applicazione di interessi per la rateizzazione ".  

La ripartizione in cinque quote annuali dell'importo detraibile esula dalla durata della rateazione concedibile, ma è riconosciuta in relazione all'ammontare dell'onere effettivamente sostenuto dal contribuente nel corso del periodo di imposta.  

Le istruzioni alla compilazione dei modelli dichiarativi 730/2020 e Redditi Persone fisiche 2020 - in linea con il principio generale secondo cui per le detrazioni d'imposta vale il principio di cassa e tenuto conto del tenore letterale della disposizione contenuta nel richiamato comma 3 - nel fornire le indicazioni utili alla compilazione rispettivamente dei righi E56 e RP56, precisano che la detrazione spetta sull'ammontare effettivamente versato nel corso dell'anno d'imposta ed è ripartita in 5 rate di pari importo. 

A parere dell’Agenzia delle Entrate – risposta ad interpello n. 181/2020 (dell’11 giugno) - pertanto, la detrazione dall'imposta lorda spettante a seguito del riscatto previdenziale di cui all’istanza, è pari al 50 per cento di quanto corrisposto in ogni singolo periodo di imposta, da ripartire in cinque quote annuali di pari importo nell'anno di sostenimento e in quelli successivi.  

Un esempio riportato: in caso di rateizzazione dell'onere in 120 rate mensili (10 anni), per il primo anno (anno n) la detrazione sarà pari al 50 per cento della somma effettivamente versata nell'anno n e sarà ripartita nel medesimo anno e nei successivi 4 anni (n+1, n+2, n+3, n+4) in cinque quote di pari importo. Questa stessa modalità di calcolo dovrà essere seguita per tutto il piano di rateizzazione, per cui per il decimo anno di rateizzazione (n+9) la detrazione sarà sempre pari al 50 per cento della somma effettivamente versata nell'anno (n+9) e sarà ripartita nel medesimo anno e nei successivi 4 anni (n+10, n+11, n+12, n+13). 

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