Paga il prof se l'alunno si fa male

Pubblicato il 09 dicembre 2008

Con una recente decisione, la n. 26972 dell'11 novembre 2008, la Corte di cassazione, a Sezioni unite, intervenendo sul tema del risarcimento del danno avente carattere non patrimoniale, ha ravvisato la presenza di un vincolo negoziale, tra scuola e allievo, che si instaura nel momento dell'accoglimento della domanda di iscrizione e che include l'obbligazione di vigilare sulla sicurezza e sull'incolumità dell'alunno, nel tempo in cui fruisce della prestazione scolastica. La responsabilità giuridica emerge, in particolare, nel caso in cui l'alunno procuri un danno a se stesso. La decisione della Suprema corte è di notevole interesse in quanto riguarda un argomento sul quale vi erano orientamenti contrapposti. In particolare, attraverso una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 2059 del codice civile, secondo cui il danno non patrimoniale è risarcibile nei casi determinati dalla legge, e nel rilievo che i diritti inviolabili consacrati nella carta costituzionale – come il diritto alla salute - non possono restare preclusi dal richiamo dell'articolo citato, si assume l'esistenza di un danno non patrimoniale anche in presenza di situazioni giuridiche di natura contrattuale. Conseguentemente, l'alunno che si procura una autolesione ha diritto ad ottenere il risarcimento del pregiudizio subito sotto il profilo anche non patrimoniale. Quanto al docente, poi, egli, avendo il complessivo obbligo di istruire ed educare l'allievo, assume anche uno specifico e peculiare obbligo di protezione e vigilanza. Ne deriva, come conseguenza processuale, che mentre l'attore dovrà soltanto provare che il danno si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto, sarà onere della scuola e del docente dimostrare l'impossibilità di evitarlo.

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