Pannelli fotovoltaici, il 55% non si cumula

Pubblicato il 21 maggio 2008 Con la risoluzione n. 207 di ieri l’agenzia delle Entrate spiega che la realizzazione di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica, che ottiene l’applicazione della tariffa incentivante e il premio aggiuntivo, non assume rilievo ai fini dell’applicazione della detrazione del 55% destinata agli interventi che mirano al risparmio energetico (spese di isolamento del tetto e costi della manodopera). In sostanza si chiarisce la distinzione e la non cumulabilità tra agevolazioni per il contenimento dei consumi e per la produzione di energia da fonti rinnovabili. Inoltre, si ricorda che il decreto 19 febbraio 2007 dello Sviluppo economico dispone che le tariffe incentivanti non sono applicabili all’energia prodotta da pannelli solari per i quali sia stata già riconosciuta la detrazione del 36%. L’istanza per la cumulabilità, dunque, è respinta con la precisazione che il contribuente che ha realizzato pannelli fotovoltaici per la produzione di energia con tariffa incentivata può beneficiare della detrazione del 55% solo per le spese sostenute per la riqualificazione energetica ottenuta con l’isolamento del tetto.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Frontalieri. Corte di giustizia UE: stessi diritti dei lavoratori residenti

17/05/2024

Decreto Agricoltura, dal bonus Zes unica allo stop al fotovoltaico

17/05/2024

Inerenza dei costi: da valutare la funzionalità alla produzione del reddito

17/05/2024

Decreto Superbonus, ok alla fiducia in Senato. Tutte le novità

17/05/2024

Bonus ricerca e sviluppo: online Albo dei certificatori

17/05/2024

Autoimpiego Centro-Nord Italia e Resto al SUD 2.0 cumulabili con NASpI e SFL

17/05/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy