Dal 1° settembre i minori potranno essere assunti se avranno 16 anni di età e un’istruzione scolastica articolata in almeno 10 anni, con l’obiettivo di far conseguire ai ragazzi un titolo di studio di scuola secondaria superiore o una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il 18° anno di età. I contratti stipulati entro il 31 agosto con minori che non hanno i nuovi requisiti fissati dall’articolo 1, comma 622 della Finanziaria, continueranno senza problemi, secondo il principio giuridico tempus regit actum.
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