Fondo di integrazione salariale

Pubblicato il 08 febbraio 2016

Con circolare n. 22 del 4 febbraio 2016, l’INPS ha fornito le prime indicazioni sull’operatività del Fondo di integrazione salariale nelle more dell’adozione del D.I. di cui all’art. 28, comma 4, D.Lgs. 148/2015, fornendo, nel contempo le istruzioni per l’inoltro delle istanze di accesso alle nuove prestazioni garantite dal Fondo.

Ricorda l’Istituto che il Fondo di integrazione salariale esplica la sua funzione di tutela in costanza di rapporto di lavoro garantendo due tipologie di prestazione:

I trattamenti di integrazione salariale garantiti dal Fondo sono pari all’80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, comprese fra le ore zero e il limite dell’orario contrattuale, ridotti, per il momento, del 5,84%.

Domanda

La circolare INPS n. 22/2016, dopo aver illustrato le 2 tipologie di prestazione ed essersi soffermata sul c.d. regime intertemporale, si sofferma sulla modalità di presentazione delle domande che è unica per entrambe le prestazioni.

Le istanze vanno presentate telematicamente alla sede INPS territorialmente competente in relazione all’unità produttiva.

La domanda è disponibile nel portale INPS nei Servizi OnLine accessibili per la tipologia di utente “Aziende, consulenti e professionisti”, alla voce “Servizi per aziende e consulenti”, opzione “CIG e Fondi di solidarietà”, opzione “Fondi di solidarietà”.

L’azienda, al momento della presentazione, un volta selezionato il Fondo di integrazione salariale, deve indicare il tipo di prestazione, il periodo, il numero dei lavoratori interessati e le ore di sospensione e/o riduzione di attività lavorativa e, inoltre, i dati non dovranno più essere distinti per qualifica lavoratori, ma è sufficiente indicare il numero totale di lavoratori coinvolti e il numero totale delle ore richieste.

Ad ogni modo si evidenzia che al momento la procedura informatica non permette l’invio della domanda per la prestazione di assegno di solidarietà.

E’, invece, possibile inviare le istanze per l’assegno ordinario e la prima scadenza per gli eventi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa intervenuti tra l’1 gennaio e il 4 febbraio 2016 è fissata al 19 febbraio 2016.

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