Partecipazioni, reddito provato

Pubblicato il 20 settembre 2006

La sentenza 37/15/06 (24 aprile 2006) della Commissione tributaria regionale del Lazio conferma la decisione della Ct provinciale di Roma, che aveva decretato che all’accertamento del maggior reddito di partecipazione imputato al socio in proporzione alla sua quota di partecipazione agli utili di una società in accomandita semplice va sempre allegata una copia dell’accertamento eseguito nei riguardi della società. laziale aggiunge che l’ufficio finanziario non è solo tenuto a depositare copia dell’accertamento in capo alla società, ma deve anche fornire la documentazione necessaria per provare lo stato del contenzioso, sia al fine di dimostrare la definitività dell’accertamento sia per attestare l’eventuale condizione di litispendenza del relativo procedimento.             

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