Passaggio ai principi Ias con prelievo stabilizzato

Pubblicato il 03 aprile 2009

Con l’approvazione (mercoledì scorso) del decreto dell’Economia relativo alla fiscalità delle imprese che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali, vengono risolti alcuni dubbi anche in materia di competenza. In particolare, la modifica apportata dalla legge all’articolo 83 del Tuir sottolinea come per le imprese Ias valgano i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti dagli standard internazionali. Soprattutto, la conferma della valenza dei criteri Ias relativi alla competenza territoriale di costi e ricavi è fondamentale per evitare la tenuta di onerosi doppi binari. Le regole formali previste dall’articolo 109 del Tuir non sono più applicabili ai soggetti Ias e, in cambio, si applicano le regole sostanziali previste nei principi contabili internazionali. Inoltre, il riconoscimento, ai fini fiscali, dei criteri adottati in base alla corretta applicazione degli Ias non determina per il soggetto in questione né una doppia deduzione o una deduzione di componenti negativi, né una doppia tassazione o tassazione di componenti positivi. L’articolo 5 del decreto conferma la continuità dei valori fiscali prima e dopo l’adozione degli Ias e, dunque, la neutralità fiscale della transazione ai principi contabili internazionali. L’articolo 6, a sua volta, conferma la validità fiscale dei comportamenti tenuti dalle imprese nel triennio 2005-2007 e con riferimento alle dichiarazioni dei redditi relativi ai periodi 2005, 2006 e 2007 riconosce i comportamenti, relativi alle singole fattispecie, coerenti con le disposizioni della Finanziaria 2008.

Le società italiane che stanno procedendo con la chiusura dei bilanci relativi all’esercizio 2008 si trovano ad affrontare alcuni dubbi: in particolare, ci si domanda se, in relazione alla rivalutazione prevista dall’articolo15 del decreto legge 185, nella categoria dei beni immobili ammortizzabili debbano rientrare anche i beni impianto. Una risposta a questa domanda la si può trovare nel combinato disposto di quanto affermato, nella circolare n. 1/E/2009 e n. 11/E/2009, dal Fisco.

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