Patent box. Rilevanza dei costi e subentro nell’opzione

Pubblicato il 04 aprile 2019

Il Patent Box è stato introdotto dalla Legge di Stabilità 2015 (Legge n. 190 del 23 dicembre 2014 - commi 37-45) e costituisce un regime fiscale opzionale, che prevede la tassazione agevolata dei redditi derivanti dall’utilizzazione e cessione di determinate tipologie di beni immateriali.

L’agevolazione consiste, a regime, nell’esclusione da imposizione del 50% (era 30% per il 2015 e 40% per il 2016) dei redditi derivanti dai beni agevolabili e mira ad incentivare le attività di ricerca e sviluppo finalizzate alla creazione e sviluppo dei cosiddetti intangibles.

Il regime ha subito alcune modifiche negli anni, ad esempio, la Manovra Correttiva 2017 (D.L. n.50 del 24 aprile 2017) ha apportato importanti novità in merito, tra cui l’esclusione dei marchi di impresa dal perimetro dell’agevolazione.

Nell’ultimo periodo vi sono stati alcuni interventi da parte dell’Agenzia delle Entrate con riferimento al Patent box: sono stati in particolare effettuati alcuni chiarimenti ed è stato formulato un principio di diritto relativamente al beneficio dell’agevolazione, a seguito della presentazione di una istanza di ruling obbligatorio per un marchio d’impresa con opzione effettuata nel 2015.

 

Finalità dell’incentivo

L’introduzione del Patent Box ha la finalità di contrastare la delocalizzazione dei beni immateriali in Paesi dove vi è una tassazione maggiormente favorevole, considerato anche la facilità con cui i cosiddetti intangibles possono essere trasferiti da una giurisdizione fiscale all’altra.

Per contrastare tale fenomeno e, in modo particolare, la delocalizzazione delle attività di ricerca e sviluppo propedeutiche alla loro realizzazione, mantenimento e sviluppo, sono state introdotte appunto delle tassazioni agevolate per i redditi che derivano da tali beni intangibili.

Nella creazione di valore aggiunto è ormai noto l’importante contributo di tali beni, ciò ha motivato anche l’adozione di un regime fiscale agevolativo per il reddito derivante dall’utilizzazione di detti beni. Tali regimi ormai presenti in quasi tutti i paesi si presentano come strumento di competizione fiscale.

Oltre a incentivare gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, con la disciplina del Patent Box si intende favorire “la collocazione in Italia dei beni immateriali”, sia attraendo i beni detenuti all’estero da imprese italiane, sia evitando che tali beni vengano delocalizzati all’estero.

Uno degli elementi distintivi del nostro regime di Patent box consiste nell’inclusione, seppur temporanea, dei marchi d’impresa, nonché dei modelli e dei disegni tutelabili giuridicamente, tra i beni agevolabili e nell’ampia definizione di attività di Ricerca e Sviluppo rilevanti ai fini della spettanza dell’agevolazione.

 

Tra queste ultime, infatti, in base a quanto previsto dal Decreto attuativo (D.M. del 28 novembre 2017), rientrano una serie di attività alcune tipiche dei settore del made in Italy non immediatamente riconducibili alla definizione “classica” di ricerca e sviluppo, tra le quali:

Queste attività ai fini del regime agevolato vengono ricondotte nella definizione di “attività di ricerca e sviluppo”, per consentire di sfruttare l’incentivo anche in relazione ai marchi commerciali.

 

Lo svolgimento di un’effettiva attività di ricerca e sviluppo ad opera dell’impresa e, conseguentemente, il sostenimento dei relativi costi, rappresenta la condizione per beneficiare del regime agevolato. È evidente, pertanto, che in assenza di una definizione “amplia” delle attività di ricerca e sviluppo, l’inclusione del marchio nell’ambito di applicazione del regime non avrebbe avuto effetti sostanziali.

 

Opzione per il Patent box

Il regime opzionale del Patent Box è riservato ai titolari di reddito di impresa. L’opzione è esercitata per cinque esercizi sociali, con la possibilità di rinnovarla a scadenza. La detassazione del 50% riguarda i redditi derivanti:

 

La norma originariamente includeva tra i beni agevolabili anche i marchi di impresa, tuttavia, nell’ambito del progetto Beps (Base Erosion and Profit Shifting), l’Ocse ha emanato l’Action 5 nel quale viene richiesto che i marchi siano esclusi dalle agevolazioni in materia di intangibles, di conseguenza il Legislatore ha sancito, con il D.L. 50 del 2017 (articolo 56), l’esclusione dei marchi dall’agevolazione.

 

NB! - Le disposizioni vigenti prima delle citate modifiche previste da D.L. 50/2017 si applicano non oltre il 30 giugno 2021, relativamente alle opzioni esercitate per i primi due periodi d'imposta successivi a quelli in corso al 31 dicembre 2014 e non possono essere rinnovate.

 

Esercizio dell’opzione

L’opzione può essere esercitata da tutti i soggetti titolari di reddito d’impresa, prescindendo dalla natura giuridica, dimensione o settore produttivo purché:

Sono esclusi:

 

L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare n.11 del 7 aprile 2016, ha chiarito che possono essere considerate giuridicamente tutelabili, le informazioni aziendali e le esperienze tecnico-industriali, comprese quelle commerciali, soggette al legittimo controllo del detentore, ove tali informazioni siano segrete, abbiano un valore economico, in quanto attribuiscono a chi le utilizza un vantaggio concorrenziale che consenta di mantenere o aumentare la quota di mercato e siano sottoposte a misure da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete.

Relativamente alle modalità di esercizio dell’opzione, l’articolo 4 del D.M. 28 novembre 2017 dispone che:

 

La quota di reddito agevolabile è data dal prodotto tra i redditi derivanti dai beni immateriali e il rapporto dei costi individuati dall’articolo 9 del D.M. 28 novembre 2017.

 

Qualora la società abbia presentato l’istanza di ruling, nel periodo di stipula, il reddito deve essere determinato secondo le regole ordinarie, ma è possibile indicare la quota di reddito agevolabile relativa ai periodi di imposta compresi tra la data di presentazione della medesima istanza e la data di sottoscrizione dell'accordo, al fine di consentire l'accesso al beneficio fin dal periodo di imposta in cui è presentata l'istanza.

L’opzione per il regime di tassazione agevolata è consentita a condizione che le imprese beneficiarie svolgano le attività di ricerca e sviluppo finalizzate alla produzione dei beni immateriali oggetto del regime incentivante.

Le attività possono essere svolte internamente o mediante contratti di ricerca stipulati con università, enti di ricerca e organismi equiparati e società, anche “non qualificate”, purché non appartenenti al gruppo.

L’esternalizzazione delle attività di R&S non pregiudica la spettanza del beneficio, purché non avvenga attraverso contratti di ricerca con società del gruppo.

La quota di reddito agevolabile è definita in base al rapporto tra i costi di attività di ricerca e sviluppo sostenuti per il “mantenimento, l’accrescimento e lo sviluppo del bene immateriale” (costi di ricerca e sviluppo) agevolabile e i costi complessivi sostenuti per sviluppare tale bene.

Tale previsione è giustificata dalla volontà di collegare l’agevolazione al sostenimento di tali spese e, quindi, allo svolgimento di un’effettiva attività economica in Italia, coerentemente con le indicazioni dell’OCSE

 

L’esigenza di collegare un determinato regime impositivo allo svolgimento di un’effettiva attività economica é più evidente in presenza di regimi che prevedono un trattamento fiscale preferenziale ai redditi derivanti dallo sfruttamento di determinati beni immateriali, quale il regime del Patent box.

 

L’OCSE individua in proposito tre possibili approcci per identificare il requisito dello svolgimento di una “effettiva attività economica” in presenza di regimi di tassazione agevolata degli intangibles:

La finalità del nexus approach è quella di incentivare una quota parte del reddito derivante dallo sfruttamento degli intangibles nei limiti in cui tali beni siano stati generati attraverso il sostenimento di spese di ricerca e sviluppo “qualificate”.

Tale obiettivo è raggiunto determinando il reddito da agevolare, quale proporzione tra le spese di ricerca e sviluppo“qualificate” sostenute per sviluppare un determinato bene immateriale e le spese totali sostenute in relazione a tale bene.

È proprio quest’ultimo l’approccio adottato in sede OCSE, per identificare il requisito della substantial activity, e che è stato scelto anche dal legislatore italiano per individuare il reddito agevolabile nel contesto del regime del Patent box.

La quota parte di reddito suscettibile di agevolazione era, inizialmente, definita in base al rapporto tra i costi per attività di ricerca e sviluppo sostenuti per il mantenimento, l’accrescimento e lo sviluppo del bene immateriale agevolabile (costi qualificati) e i costi complessivi sostenuti per il mantenimento, l’accrescimento e lo sviluppo del bene (costi complessivi).

I costi qualificati includono, tra gli altri, il costo del personale, i costi diretti e le spese generali direttamente imputabili ad un determinato bene, gli acquisti di beni e servizi, nella misura in cui sia comprovabile il legame con l’attività di ricerca svolta.

Restano esclusi dal computo, stante la generale difficoltà di allocazione a uno specifico asset dell’impresa:

 

NB! - I costi rilevano nell’esercizio in cui sono effettivamente sostenuti a prescindere dal relativo trattamento contabile o fiscale. Pertanto, anche nel caso in cui un costo sia stato capitalizzato, la spesa relativa rileva integralmente ai fini del computo nell’esercizio in cui è stata sostenuta.

 

Con le modifiche del D.L. n. 3 del 24 gennaio 2015 è stato previsto che l’importo al numeratore del rapporto possa essere incrementato delle spese (fiscalmente rilevanti) sostenute per l’acquisto dei beni immateriali e delle spese di R&S esternalizzate presso società del gruppo, ma entro il limite del 30% del numeratore stesso (c.d. up-lift).

Come chiarito dal Decreto attuativo, al numeratore del rapporto si considerano:

 

Il valore del numeratore può essere incrementato di un importo pari alla differenza tra costi complessivi e costi qualificati, nei limiti tuttavia del 30% dei costi qualificati.

 

Il denominatore del rapporto è, invece, costituito dal totale dei costi di R&S e, pertanto, dall’importo del numeratore, maggiorato;

 

Con il D.M. del 1° marzo 2018, in materia di consolidato fiscale, è stata inserita una norma di natura interpretativa (Articolo 6, comma 2, “effetti dell’esercizio dell’opzione”) delle disposizioni di cui all’articolo 9, comma 4, lett. B), del D.M. 28 novembre 2017 in materia di Patent Box.

La norma interpretativa è diretta ad equiparare le modalità di calcolo del nexus ratio dei soggetti perfettamente integrati all’interno del consolidato nazionale (che detengono esclusivamente partecipazioni totalitarie) a quello dei soggetti non legati da rapporti partecipativi che svolgono attività di ricerca e sviluppo preordinata alla realizzazione e all’utilizzo dei beni immateriali indicati nel comma 39 della Legge n. 190 del 2014.

In sostanza, viene equiparato, ai fini Patent Box, il trattamento tributario tra più soggetti giuridici che, di fatto, costituiscono un unico soggetto economico e fiscale, e l’unico soggetto giuridico che svolge l’attività di R&S sottesa al riconoscimento del beneficio.

 

Un gruppo societario fiscalmente residente in Italia e organizzato tramite una holding proprietaria del portafoglio dei beni immateriali del gruppo e le società controllate, utilizzatrici dirette dei singoli intangibili in qualità di licenziatarie (e che aderiscono al patent box), è strutturato, ai fini di quel beneficio, in modo analogo all’ipotesi in cui ciascuna delle imprese appartenenti ad un gruppo sia direttamente proprietaria dell’intangibile e lo utilizzi direttamente.

Il reddito su cui applicare la detassazione del 50% sarà pari all’intero reddito derivante dall’intangibile, se le spese con riconoscimento parziale (costi di acquisto e spese di ricerca addebitate da società del gruppo) sono pari o inferiori al 30% delle spese pienamente riconosciute.

Qualora, invece, le prime spese dovessero eccedere tale limite, vi sarà una riduzione proporzionale del beneficio, riduzione tanto maggiore quanto più alta è l’incidenza dei costi di acquisto/infragruppo rispetto ai costi di ricerca interni o presso terzi.

 

Spese di ricerca e sviluppo qualificate

La definizione di attività di spese di ricerca e sviluppo “qualificate” ai fini dell’agevolazione, è contenuta nell’art. 8 del Decreto attuativo.

Rientrano nelle attività di ricerca e sviluppo finalizzate allo sviluppo, al mantenimento, nonché all’accrescimento del valore dei beni previsti all’articolo 6 dello stesso decreto, le seguenti attività:

 

NB! - L’ampia definizione di attività di ricerca e sviluppo appare coerente con la volontà del legislatore di favorire alcuni settori, in particolare quelli tipici del Made in Italy.

 

Accesso al regime e istanza di ruling

L’accesso al regime di Patent box prevede la possibilità di esercitare l’opzione direttamente in dichiarazione dei redditi, a decorrere dal terzo periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014.

I contribuenti che hanno deciso di optare per il regime di tassazione agevolata dall’anno 2017 e seguenti dovranno comunicare l’opzione mediante la dichiarazione dei redditi.

E’ obbligatorio indicare in dichiarazione dei redditi il numero dei beni immateriali a cui si riferisce la classificazione fra le categorie individuate all’art.6 del D.M. 28 novembre 2017 e l’ammontare del reddito agevolabile per ciascuna categoria.

 

Il medesimo decreto attuativo prevede che in determinate fattispecie l’accesso al regime di Patent box é subordinato alla esecuzione preventiva del cosiddetto ruling internazionale, disciplinato dall’articolo 8 del D.L. n. 269 del 30 settembre 2003, di cui il Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 23 luglio 2004 ha stabilito le regole procedurali.

 

Tali fattispecie sono:

 

Negli ultimi due casi la procedura di ruling è facoltativa e, quindi, è oggetto di una valutazione di convenienza per il contribuente, che ha la scelta se determinare autonomamente il reddito agevolabile, rimanendo esposto all’azione accertativa dell’Agenzia o ricercare un accordo preventivo con il Fisco mediante la procedura di ruling.

 

In seguito alla revisione prevista dalla D.Lgs. n. 147 del 14 settembre 2015 (Decreto internazionalizzazione), le procedure di ruling sono state sottoposte ad un aggiornamento mediante l’inserimento dell’art. 31-ter nel D.P.R. n. 600/1973, ed hanno assunto la denominazione di “Accordi preventivi per le imprese con attività internazionale”.

Le relative disposizioni sono entrate in vigore alla data del Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 2016/42295 del 21 marzo 2016, che ha sostituito il Provvedimento del 23 luglio 2004.

 

Per le procedure di ruling al Patent Box, l’Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori specificazioni relative alla particolarità dell’Istituto, emanando prima il Provvedimento del 1° dicembre 2015 ed in seguito la Circolare n. 11 del 7 aprile 2016.

In riferimento all’esercizio dell’opzione e alla sua efficacia, nel caso in cui, il reddito agevolabile sia determinato sulla base di un accordo con l’Agenzia delle Entrate e l’opzione diventi, quindi, efficace a partire dall’anno in cui è depositata l’istanza di ruling, la citata circolare consente, affinché l’agevolazione possa essere fruita a partire dall’anno al quale si riferisce la dichiarazione dei redditi (che è il mezzo con cui deve essere comunicata l’opzione), di presentare l’istanza di ruling nel corso dell’anno per il quale si intende fruire dell’agevolazione.

 

Contenuto minimo a pena di inammissibilità

Come indicato nella Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 36 del 1° dicembre 2015, l’istanza ha un contenuto minimo essenziale, costituito sia da informazioni di carattere anagrafico, che da alcune informazioni volte ad identificare genericamente, per tipologia, i beni immateriali dai quali scaturisce il reddito da agevolare, l’eventuale vincolo di complementarietà esistente e la ricerca e sviluppo effettuata.

L’istanza deve essere firmata dal legale rappresentante o da altra persona munita dei poteri di rappresentanza.

Il contenuto minimo riguarda:

Qualora i sopra descritti elementi essenziali non risultassero dall’istanza, l’ufficio comunicherà il rigetto della stessa nel termine di 30 giorni dalla ricezione, con Provvedimento motivato a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

Vi è, comunque, la possibilità di far salvi gli effetti dell’istanza, qualora gli eventuali elementi essenziali mancanti possano essere acquisiti con una ulteriore attività istruttoria.

 

Finestra temporale per i marchi

L’Agenzia delle Entrate è di recente intervenuta sull’opzione relativa ai marchi d’impresa. Questi come già visto, inizialmente ammessi all’agevolazioni, sono stati esclusi dal D.L. 50 del 24 aprile 2017.

Il decreto ha fatto salva la possibilità, per coloro che avevano presentato l’opzione nei primi due periodi d’imposta di decorrenza dell’agevolazione (2015 e 2016), di detassare i marchi entro una data finestra temporale, che si chiuderà il 30 giugno 2021.

Per quanto riguarda le modalità di fruizione dell’agevolazione a seguito della presentazione dell’istanza di ruling obbligatorio, la Circolare 11/2016 ha precisato che l’opzione produce efficacia e quindi, il quinquennio inizia a decorrere, dall’anno di presentazione dell’istanza stessa.

Nel caso specifico, la presentazione dell’istanza determina l’efficacia dell’opzione e fa decorrere il quinquennio dal 2018 (anno in cui è pervenuta all’agenzia delle Entrate l’istanza di ruling) per tutti i beni agevolabili (software protetto da copyright, brevetti industriali disegni e modelli, processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili).

Per i marchi (la cui opzione era stata esercitata nel 2015) la finestra temporale prevista dall’articolo 13, comma 1, del D.M. 28 novembre 2017, consente al contribuente, che intende accedere alla procedura nel 2018, di beneficiare del regime agevolativo entro il 30 giugno 2021.

 

Affitto di azienda e subentro nell’opzione del dante causa

Nell’ambito del Patent Box, l’operazione di affitto d’azienda non rientra tra le ipotesi previste dal legislatore per cui il soggetto avente causa subentri nell'esercizio dell'opzione effettuato dal dante causa.

Le disposizioni attuative della disciplina, concernente il regime opzionale in parola, sono state emanate con le modifiche introdotte dal D.L. n. 50 del 24 aprile 2017 e con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 28 novembre 2017.

L'Agenzia delle Entrate, con le circolari n. 36 del 1° dicembre 2015 e n. 11 del 17 aprile 2016, ha fornito dettagliate indicazioni in ordine all'applicazione della disposizione agevolativa.

L'articolo 5 del decreto del 28 novembre 2017 rubricato “Operazioni straordinarie”, stabilisce che in caso di operazioni di fusione, scissione e conferimento di azienda, il soggetto avente causa subentra nell'esercizio dell'opzione effettuato dal dante causa, anche in relazione al sostenimento dei costi di cui all'articolo 9.

 

Nella Circolare n. 11/2016 è stato chiarito che le operazioni che consentono il subentro nella posizione del dante causa, sono riconducibili alle sole operazioni di fusioni tra le aziende, scissioni di aziende e conferimenti di aziende, e non anche alle operazioni aventi ad oggetto singoli beni.

 

Le ipotesi per le quali l’avente causa subentra nell’opzione del dante causa, nonché, nella natura e nell’anzianità dei costi da indicare nel nexus ratio, sono ipotesi di operazioni successorie già sotto il profilo civilistico e neutrali sotto il profilo fiscale (fusioni e scissioni) oppure neutrali solo sotto l’aspetto fiscale (conferimenti di azienda).

Ai fini del regime agevolativo, l’affitto di azienda non presenta la medesima natura di operazione neutrale e successoria, per cui l’avente causa non può automaticamente subentrare nell’opzione esercitata dal dante causa.

Quest’ultimo decade dal beneficio perché non è più il soggetto che realizza lo sfruttamento economico del bene immateriale, ai sensi del comma 2 dell’articolo 2 del decreto del 28 novembre 2017.

Tuttavia l’affittuario può esercitare, se ne sussistono i presupposti, l’opzione per il regime del patent box considerando il bene acquisito a titolo derivativo, e sempre che in capo al predetto conduttore sussistano i requisiti per l’accesso all’agevolazione.

 

Rilevanti tutti i costi deducibili

Secondo quanto chiarito dalla circolare 11 del 7 aprile 2016, concorrono alla formazione del reddito agevolabile i costi, diretti e indiretti, connessi ai componenti positivi derivanti dall’utilizzo, diretto o indiretto, del bene immateriale agevolabile nella misura in cui gli stessi sono fiscalmente deducibili nel medesimo periodo d’imposta in base alle disposizioni del TUIR.

Una volta identificati i costi, diretti e indiretti riferiti al bene immateriale, occorre valutarne la rilevanza fiscale (ad esempio, l’inerenza e la quantificazione) in base alle ordinarie disposizioni del TUIR.

Per effettuare tale valutazione è ovviamente necessaria l’imputazione di detti costi al conto economico dell’esercizio di competenza, salvo le eccezioni previste dall’articolo 109, comma 4, del TUIR.

È stato chiesto all’agenzia elle Entrate se, ai fini del calcolo del reddito agevolabile derivante dalla concessione in uso del software, il fatto che la maggior parte dello sviluppo è effettuato dai propri soci e che per questo lavoro non ci sono costi fiscalmente riconosciuti costituisce causa ostativa all’applicazione dell’agevolazione in commento.

Alla luce dei sopra citati chiarimenti, l’Agenzia ha ritenuto che al calcolo del reddito agevolabile (Patent Box) debbano concorrere tutti i costi fiscalmente deducibili sostenuti dalla società, ivi compresi i costi derivanti dalle prestazioni professionali di ricerca e sviluppo che i soci dovranno fatturare alla società e far concorrere alla determinazione del loro reddito complessivo.

 

Quadro Normativo

Legge n. 190 del 23 dicembre 2014

D.L. n. 3 del 24 gennaio 2015

Circolare Agenzia Entrate n. 11 del 7 aprile 2016

D.L. n.50 del 24 aprile 2017

D.M. (Mef) 28 novembre 2017

D.M. del 1° marzo 2018

Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Ccnl Servizi assistenziali Anpas Misericordie. Modifiche

30/04/2024

Antiriciclaggio. Sì del Parlamento europeo alle nuove regole

30/04/2024

CCNL Servizi assistenziali Anpas Misericordie - Verbale integrativo del 17/4/2024

30/04/2024

Accertamento su redditi post fallimento: fallito legittimato a impugnare

30/04/2024

Modello 730/2024 semplificato disponibile online. Guida alle novità 2024

30/04/2024

Memorandum: scadenze lavoro dall’1 al 15 maggio 2024 (con Podcast)

30/04/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy