Paternità e convalida dimissioni

Pubblicato il 28 settembre 2020

Sì alla convalida delle dimissioni del padre purché il datore di lavoro sia a conoscenza della situazione familiare del lavoratore grazie a comunicazioni trasmesse anche per finalità diverse dalla fruizione del congedo di paternità (art. 28, Testo Unico sulla maternità paternità) o del congedo obbligatorio c.d. Fornero (art. 4, comma 24, lett. a, Legge n. 92/2012).

Questo è quanto ha puntualizzato l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con nota prot. n. 749 del 25 settembre 2020, a seguito di richieste di chiarimenti in merito alla corretta interpretazione dell’art. 55, comma 4, D.Lgs. n. 151/2001, concernente la convalida delle dimissioni presentate dal lavoratore padre durante i primi tre anni di vita del bambino.

In effetti, nonostante una contraddizione nell’impianto normativo, oggetto di interpolazioni succedutesi nel tempo e rilevata dalla Corte di Cassazione (sent. n. 11676/2012), la necessaria preventiva fruizione del congedo di paternità al fine di applicare la disciplina in materia di convalida delle dimissioni al lavoratore padre non solo non risulta richiesto dalla norma ma non risulta neanche in conformità della ratio sottesa-che è quella di assicurare una “tutela rafforzata volta a salvaguardare la genuinità della scelta da parte della lavoratrice o del lavoratore” (vedi Ministero del Lavoro risposta all’interpello n. 28/2014).

Nello specifico, la contraddizione normativa sta nel fatto che la norma richiede la fruizione del congedo di paternità sia per estendere anche al lavoratore padre il divieto di licenziamento operante nel primo anno di vita del bambino, sia per riconoscere le indennità previste in caso di dimissioni volontarie presentate durante il periodo di vigenza del divieto di licenziamento.

Per risolvere queste antinomie la Corte propone una lettura costituzionalmente orientata della norma attraverso “una interpretazione aderente al principio di uguaglianza e alle esigenze di solidarietà sociale” tenendo conto “della preventiva conoscenza dello stato che giustifica le tutele previste in favore anche del lavoratore padre”.

Quindi, in definitiva, è necessario che, ai fini della convalida, il datore di lavoro sia a conoscenza della situazione familiare del lavoratore anche grazie a pregresse comunicazioni trasmesse per qualsiasi finalità, come ad esempio anche la comunicazione effettuata per la fruizione degli assegni per il nucleo familiare, ecc.

Stante quanto sopra, gli Uffici dell’ITL dovranno effettuare la convalida delle dimissioni dei padri lavoratori a prescindere dalla fruizione del congedo di paternità avendo cura, in tale caso, di verbalizzare una dichiarazione del lavoratore secondo cui il datore di lavoro è a conoscenza della propria situazione familiare anche in virtù di comunicazioni o richieste di diverso tenore.

In conclusione, per una più completa trattazione dell’argomento, si rammenta che la legge di conversione del Decreto Semplificazione (Legge n. 120/2020), all’art 12-bis, comma 2, ha previsto che le istruttorie finalizzate al rilascio delle convalide delle dimissioni durante il periodo protetto della maternità e della paternità possono essere effettuate attraverso strumenti di comunicazione da remoto che consentano in ogni caso l’identificazione degli interessati o dei soggetti dagli stessi delegati e l’acquisizione della volontà espressa.

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