Patronati e Organizzazioni Promotrici, quando è ammissibile il comando

Pubblicato il 27 ottobre 2020

Con nota prot. n. 11641 del 20 ottobre 2020, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, a seguito di richiesta di chiarimenti ha rammentato che l’art. 6 della Legge n. 152/2001 prevede che “Per lo svolgimento delle proprie attività operative, gli Istituti di patronato e di assistenza sociale possono avvalersi esclusivamente di lavoratori subordinati dipendenti degli istituti stessi o dipendenti delle Organizzazioni promotrici, se comandati presso gli istituti stessi con provvedimento notificato alla Direzione provinciale del lavoro e per l’estero alle autorità consolari e diplomatiche. E’ ammessa la possibilità di avvalersi, occasionalmente, di collaboratori che operino in modo volontario e gratuito”.

Inoltre per “Organizzazione promotrice” - come specificato dalla circolare ministeriale n. 21 del 2009 - si intende “l’Associazione o la Confederazione nazionale di lavoratori con le sue federazioni statutarie che hanno effettivamente promosso il Patronato. Gli elementi costituenti sono riscontrabili dall’atto costitutivo e dallo statuto. Si esclude, pertanto, che altri soggetti aderenti in diversi momenti all’organizzazione promotrice – per scopi che pure si armonizzano con quelli della organizzazione promotrice stessa – possano qualificarsi promotori essi stessi”.

Alla luce di quanto sopra, conclude la nota ministeriale, qualora l’atto costitutivo e lo statuto prevedano delle articolazioni a livello periferico quali vere e proprie diramazioni funzionali delle “organizzazioni promotrici”, queste sono da considerarsi legittimate ad operare il comando di cui al predetto art. 6 della Legge n. 152/2001, come precisato, altresì, dalla giurisprudenza amministrativa, in particolare dalla sentenza del TAR di Reggio Calabria dell’11 settembre 2012.

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