Pena mite con più droghe

Pubblicato il 05 marzo 2009

La VI sezione penale della Cassazione, con sentenza n. 9874 del 2009, ha annullato con rinvio la decisione con cui la Corte d'appello di Bari aveva condannato uno spacciatore trovato in possesso di cocaina, metadone ed hashish. I giudici di merito, in applicazione della vecchia normativa, avevano individuato la presenza di due fattispecie criminose (possesso ai fini dello spaccio di sostanze leggere, e possesso ai fini di spaccio di cocaina) che, in considerazione del vincolo di continuazione, avevano determinato una pena finale pari a quattro anni di reclusione e 14 mila euro di multa. La Corte di legittimità, tuttavia, accogliendo le istanze avanzate dall'imputato, ha rilevato che, poichè con la riforma Fini – Giovanardi (legge n. 49/2006) si è avuta la soppressione della distinzione tra droghe leggere e droghe pesanti, è necessariamente mutato anche il trattamento sanzionatorio da applicare all'imputato al quale non può più contestarsi la continuazione; “l'avvenuta assimilazione delle sostanze” si legge nella sentenza “impone di ritenere che nel caso in questione il reato sia unico, con la possibilità che il trattamento sanzionatorio sia più favorevole rispetto al passato”.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Pensione lavoratori precoci: c'è tempo fino al 31 marzo

19/03/2026

Compliance contributiva: arrivano gli ISAC

19/03/2026

Dirigenti Agenzie marittime. Rinnovo

19/03/2026

CCNL Olio e margarina Alimentari industria - Accordo del 26/2/2026

19/03/2026

Industria olearia e margariniera. Rol

19/03/2026

Aree di crisi industriale complessa: istruzioni per la mobilità in deroga 2026

19/03/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy