Pena ridotta per chi si adopra per la rimozione delle irregolarità

Pubblicato il 29 luglio 2009
Con sentenza n. 29545 dello scorso 17 luglio, la Corte di cassazione, terza sezione penale, ha accolto il ricorso avanzato da un uomo, responsabile per la sicurezza di una ditta individuale, che era stato condannato per aver omesso di dotare il cantiere edile al quale era preposto di impalcature e di un impianto elettrico idonei a prevenire i pericoli. L'uomo si era opposto alla decisione in quanto i giudici non avevano tenuto conto del fatto che l'adempimento delle prescrizioni antinfortunistiche, a seguito di invito alla regolarizzazione, costituisse attenuante da valutare nell'irrogazione della pena. Rilievo condiviso dai giudici di legittimità che hanno sottolineato che la norma di cui al dlgs n. 81 del 2008 risulta applicabile al caso di specie in quanto più favorevole all'imputato.

Eleonora Pergolari
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