Per gli arretrati uscita “agevolata” dalle deduzioni

Pubblicato il 20 marzo 2007

Il Fisco - circolare 15/E del 16 marzo - stabilisce, illustrando le nuove regole di tassazione dei redditi in vigore dal 1° gennaio di quest’anno, che gli arretrati anni precedenti, soggetti a tassazione separata, vadano tassati nel 2007 utilizzando gli imponibili fiscali del biennio precedente, al netto delle deduzioni per no tax area e family area. Non opereranno (parzialmente dal 2008, totalmente dal 2009), ai fini del calcolo dell’aliquota media, le deduzioni previste dal precedente regime fiscale. L’eliminazione delle deduzioni – e la loro sostituzione con le detrazioni oggettive e con quelle per carichi di famiglia - è avvenuta attraverso la correzione dell’articolo 23, comma 2, lettera c), del Dpr 600/73. Esso concerne l’applicazione della ritenuta sugli emolumenti arretrati.

La novità di maggior rilievo consiste nella circostanza che, differentemente da quanto avveniva nelle precedenti riforme fiscali, per la tassazione di questi emolumenti non s’è previsto un regime transitorio biennale. Aliquote e scaglioni d’imposta, ai fini della determinazione dell’aliquota media, sono quelli in vigore nel 2007, per la generalità dei contribuenti.

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