Per gli atti dei processi tributari l’inaccessibilità è “a tempo”

Pubblicato il 02 dicembre 2008 Se al contribuente venisse negato il diritto di verificare la correttezza dell’esercizio del potere di autotutela - anche quando il Fisco non è tenuto ad emanare un provvedimento di annullamento in autotutela degli atti di accertamento (sollecitato con due istanze dallo stesso contribuente) - si arriverebbe alla conclusione che in uno Stato di diritto, il cittadino possa essere inciso “senza neppure conoscere il perché dell’imposizione e della relativa quantificazione”. Il Consiglio di Stato, nella sentenza 5144 del 21 ottobre 2008, ha inteso fornire un’interpretazione “costituzionalmente orientata” sul divieto d’accesso agli atti amministrativi tributari previsto dall’articolo 24 della legge n. 241 del 1990. Questa norma deve cioè essere intesa nel senso che l’inaccessibilità sia temporalmente limitata alla fase di pendenza del procedimento tributario, non rilevandosi esigenze di “segretezza” nella fase che segue la sua conclusione “con l’adozione del procedimento definitivo di accertamento dell’imposta dovuta sulla base degli elementi reddituali che conducono alla quantificazione del tributo”.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Somministrazione di lavoro: quando non si applica il limite dei ventiquattro mesi

20/03/2026

Risoluzione e fallimento: le Sezioni Unite su concorso e opponibilità

20/03/2026

Credito d’imposta mediazione: domande entro il 31 marzo 2026

20/03/2026

Uniemens, malattia: nuove istruzioni INPS e periodo transitorio

20/03/2026

CNDCEC: aggiornati i modelli di relazione del collegio sindacale per i bilanci 2025

20/03/2026

Filiere agroalimentari e fatturazione elettronica: obbligo del codice CUN

20/03/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy