Per i Brevetti italiani una relazione tecnica Ue

Pubblicato il 27 giugno 2008
Con l'entrata in vigore dell'accordo tra Ufficio europeo dei brevetti ed Ufficio italiano brevetti e marchi, ogni domanda di brevetto italiano depositata dal 1° luglio 2008 sarà oggetto di una ricerca dello stato della tecnica. Entro nove-dieci mesi dal deposito, al richiedente verrà trasmesso un rapporto di ricerca sulla brevettabilità all'estero della propria invenzione. Finora l'Italia è stata sempre considerata un paese di “registrazione“ in quanto, mancando la previsione di un apposito esame di merito, la valutazione del brevetto era effettuata solo in sede di contenzioso giudiziario. In Europa, invece, per la concessione del brevetto occorre un esame di merito tecnico in contraddittorio tra un esaminatore ed il richiedente. Ora alla domanda di brevetto italiana dovrà essere allegata una traduzione delle rivendicazioni in lingua inglese, in assenza della quale il richiedente dovrà versare all'amministrazione un importo forfettario di 200 euro per le spese. Sulla base di tale documento l'Ufficio europeo svolgerà le proprie indagini.

Il Dl n. 112/08 ha abrogato l'art. 20 del D.Lgs n. 112/98 che attribuiva alle Camere di commercio la funzione di sportello per le domande di brevetto. Con il fine di trasferire ai Comuni la verifica degli strumenti metrici, il legislatore ha riscritto, nel nuovo Dl, la disciplina relativa ai controlli di conformità degli strumenti di misura dimenticandosi, però, degli sportelli per le pratiche di brevetto. Conseguentemente, ieri mattina gli sportelli di alcune Camere di commercio hanno sospeso il servizio in attesa che il Parlamento chiarisca la situazione.
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