Per i contributi vale l’incarico

Pubblicato il 06 giugno 2006

Sostiene , con pronuncia 3706 depositata il 21 febbraio 2006, che il riconoscimento del diritto alla contribuzione figurativa ai lavoratori chiamati a cariche sindacali avviene a seguito di formale investitura, prevista dall’articolo 31, comma 2, dello Statuto dei lavoratori, per lo svolgimento di funzioni rappresentative e dirigenziali a livello nazionale, regionale e provinciale. A nulla rilevano, piuttosto, le mansioni in concreto svolte dal sindacalista in aspettativa, alla luce della giurisprudenza costituzionale che non distingue l’attività riconducibile a una funzione rappresentativa del sindacalista in aspettativa dalle attività interne riconducibili ad una funzione impiegatizia.    

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