Per i dipendenti part time precedenza condizionata

Pubblicato il 28 marzo 2008 La Fondazione studi del Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro, con il principio n. 12, torna ad analizzare ed interpretare alcuni aspetti salienti della legge n. 247/2007 (riforma del Welfare). In particolare, si sofferma l’attenzione sul fatto che la legge n. 247/07 non può avere, in assenza di specifiche previsioni, valore retroattivo: le novità in materia di part-time, contratto a termine, somministrazione, a tempo indeterminato e lavoro a chiamata si applicano, dunque, ai contratti stipulati dal 1° gennaio 2008. Di conseguenza, le vecchie clausole flessibili inserite nei contratti part-time stipulati prima della riforma continueranno ad essere valide fino alla naturale scadenza dei contratti stessi. Lo stesso vale per i contratti di jon on call e i patti di staff leasing stipulati entro il 29 dicembre 2007. La Fondazione studi si sofferma sui contratti di part-time e, in particolar modo, sul diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo pieno per chi ha ottenuto la trasformazione del rapporto da full a part-time. Per i Consulenti del lavoro si tratta di un vero e proprio diritto soggettivo di precedenza e, allo stesso tempo di obbligo per il datore di lavoro, che opera su tutto il territorio nazionale. Il diritto di precedenza non si può invocare nel caso di assunzioni per un numero di ore inferiore all’orario pieno stabilito dalla contrattazione collettiva. Scrivono i Consulenti: “L’equivalenza delle mansioni va accertata sia sotto il profilo oggettivo (….) sia sotto il profilo soggettivo in ordine al quale è necessario che entrambe siano professionalmente affini nel senso che le nuove mansioni appaiono congeniali e si armonizzino con la professionalità acquisita dal dipendente durante il precedente periodo di lavoro presso l’azienda”.
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