Per i mutui al 4% si avvicinano i rimborsi

Pubblicato il 12 marzo 2009

L’agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 59 dell’11 marzo 2009, ha istituito il codice tributo “6811” denominato “credito d’imposta, per il recupero da parte delle banche e degli intermediari finanziari, della quota di mutuo a carico dello Stato - art. 2, comma 3, d.l. 185/2008”. Il codice potrà essere utilizzato da banche e intermediari finanziari per il recupero in compensazione del credito d’imposta relativo agli sconti disposti con il Dl anticrisi per i mutui prima casa: dovrà essere indicato nella “Sezione Erario” dell’F24, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero nella colonna “importi a debito versati” nei casi di ravvedimento operoso. Pertanto, si avvicina la data dei rimborsi per le rate con interesse superiore al 4% pagate nel 2009 dalle famiglie che hanno sottoscritto un mutuo variabile. Il beneficio potrebbe partire dalle rate di aprile ma sarà retroattivo.

A dare piena operatività all’agevolazione è intervenuta la circolare diffusa ieri dall’Abi con le indicazioni dell’Associazione in merito alla corretta applicazione del Dl e l’elenco degli aventi diritto al bonus. In proposito l’Abi ricorda a chi ne avesse diritto ma non fosse incluso nella lista di segnalarsi. In quanto alla privacy, si precisa che l’intermediario deve individuare un responsabile che eviti l’uso indebito di tale elenco che contiene i dati personali dei mutuatari.

Sempre nella giornata di ieri, con risoluzione 58/2009, l’Agenzia ha istituito i tre codici tributo per il versamento, mediante modello F23, delle somme dovute a titolo di sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas. Si tratta dei codici: 787T, 788T e 789T.
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