Per i part-time verticali “sufficienti” le ore quotidiane

Pubblicato il 24 febbraio 2009 Rispondendo ad un quesito di Confcommercio, il ministero del Lavoro, con nota interpello n. 11/2009, ha stabilito che in caso di part-time verticale non è obbligatorio indicare le fasce orarie in cui viene resa l’attività, in quanto è sufficiente prevedere il numero delle ore della prestazione giornaliera. Il dubbio riguardava l’articolo 2, comma 2 del decreto legislativo n. 66/03 secondo il quale “nel contratto di lavoro a tempo parziale è contenuta puntuale indicazione della durata della prestazione lavorativa e della collocazione temporale dell’orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all’anno”. Riguardo al contratto di lavoro part-time di tipo verticale, il Ministero ha riconosciuto la possibilità di indicare l’ammontare della prestazione giornaliera al posto della puntuale indicazione delle fasce orarie. L’indicazione della collocazione temporale della prestazione è finalizzata a garantire l’individuazione preventiva del tempo libero, da parte del lavoratore. Nel caso in cui la prestazione in termini di durata è parificata al tempo pieno, non occorre predeterminare la precisa collocazione del tempo di lavoro. Il Ministero è arrivato a tale conclusione riprendendo alcune considerazioni svolte dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 210/92.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Tax Control Framework assicurazioni: pubblicate le linee guida 2025

29/08/2025

Cinema e audiovisivo, più tempo per i contributi per le iniziative 2025

29/08/2025

Prosecuzione attività lavorativa dopo età pensionabile: a quali condizioni?

29/08/2025

Disconoscimento INPS: la subordinazione tra familiari va provata

29/08/2025

Sindaci di società e doveri di controllo

29/08/2025

Energy Release 2.0: firmato il decreto per imprese energivore e rinnovabili

29/08/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy