Per i soci manager l’attività principale giuda i contributi

Pubblicato il 18 aprile 2008 La Cassazione, con la sentenza 8484 del 2 aprile 2008, torna a ribadire l’orientamento assunto nel pregresso sul criterio della prevalenza stabilendo che il socio amministratore di una Srl che presta anche attività lavorativa nella società deve iscriversi alla gestione previdenziale istituita per l’attività prevalente. La sentenza muove dal ricorso, accolto dalla Suprema corte, di un contribuente che chiedeva l’annullamento della cartella esattoriale con cui l’Inps, che già riscuoteva i contributi della gestione separata a cui il contribuente era iscritto, esigeva il pagamento dei contributi previdenziali del fondo pensioni commercianti. I giudici che in precedenza avevano trattato il caso – Tribunale di Bolzano e Corte d’Appello di Trento – avevano respinto il ricorso affermando che l’esercizio contemporaneo dell’attività di amministratore di società e la diretta partecipazione al lavoro aziendale implica l’assoggettamento ad entrambe le forme di contribuzione. Invece, la Cassazione ha ribaltato i giudizi ricordando che la legge 662/96, al comma 208, dell’articolo 1 detta che se si esercita contemporaneamente, anche in un’unica impresa, varie attività autonome assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti, si è iscritti nell’assicurazione prevista per l’attività alla quale si dedica personalmente la propria opera professionale in misura prevalente. Infine, viene evidenziato che per attività autonome espletate anche in un’unica impresa si deve intendere che “dette attività possono essere espletate nella stessa impresa o in diverse imprese e non occorre che siano ontologicamente incompatibili per dare luogo alla singola iscrizione”.
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