Per i soci manager l’attività principale guida l’iscrizione

Pubblicato il 17 ottobre 2007

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 20886 del 5 ottobre scorso, ha stabilito che il socio amministratore di una Srl commerciale, che presta anche attività lavorativa nella società, deve iscriversi alla gestione previdenziale istituita per l’attività prevalente. I giudici hanno accolto il ricorso di un contribuente che, ritenendo prevalente l’attività svolta come amministratore della società, chiedeva di essere assicurato solo presso la Gestione separata del lavoro autonomo. Come sancito dall’articolo 1, comma 208, della legge 662/96, la coesistenza delle due iscrizioni è incompatibile, per cui spetta all’Inps decidere sull’iscrizione all’assicurazione corrispondente all’attività prevalente. Sarà necessario sommare i redditi derivanti dalle diverse attività, evitando il pericolo di una duplice contribuzione e il mancato rilievo di una di esse ai fini previdenziali.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Contributi Enasarco: c’è tempo fino al 20 maggio

12/05/2025

CDM. Riforma fiscale locale: più autonomia, semplificazioni e nuovi incentivi

12/05/2025

Diritto di opzione e modalità di esercizio

12/05/2025

Assonime: novità sui conferimenti d’azienda e di partecipazioni

12/05/2025

Incentivo al posticipo del pensionamento: l’INPS sulla verifica dei requisiti

12/05/2025

Bullismo e cyberbullismo: nuove misure del Governo a tutela dei minori

12/05/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy