Per i titolari artigiani niente obbligo di “Dna”

Pubblicato il 03 settembre 2008 La nota Inail n. 6862 del 29 agosto 2008 precisa che i datori di lavoro artigiani non sono tenuti ad inviare la denuncia nominativa all’Istituto. Sono già soggetti al vincolo di comunicare il proprio codice fiscale e gli altri dati contenuti nel modello di Dna e nella denuncia di inizio attività. L’obbligo riguarda invece i soci, i collaboratori e i coadiuvanti dei datori di lavoro artigiani e non artigiani. Non adempiere (o adempiere in ritardo) comporta una sanzione che va da un minimo di 125 euro ad un massimo di 770 euro per ciascuna violazione.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Credito d'imposta formazione giovani agricoltori: a chi e quanto spetta

25/08/2025

Avvocati certificatori fiscali: pubblicato il Regolamento CNF

25/08/2025

Patent Box 2025: chiarimenti Entrate su software e registrazione SIAE

25/08/2025

IVA doganale: le condizioni per la detrazione

25/08/2025

False fatture e contabilità parallela: legittimo il licenziamento del dirigente

25/08/2025

TU Registro e ad altri tributi indiretti: alcune novità

25/08/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy