Per il congedo parentale la buonuscita è al 100%

Pubblicato il 19 luglio 2006

L’Inpdap, con la nota operativa n. 17 del 2006, chiarisce che non spetta ai componenti di Autorità indipendenti – Authority – un trattamento di fine servizio o di fine rapporto dal momento che la nomina a membro di tali organismi non determina l’instaurarsi di un rapporto di lavoro subordinato. Solo per i componenti in posizione di fuori ruolo ed i professori universitari in aspettativa provenienti da amministrazioni già iscritte all’Inpdap, il periodo prestato presso l’Authority è utile ai fini del Tfr e del Tfs.

 

Sempre dall’Inpdap, con la nota operativa 21 del 2006, arriva il chiarimento sulla valutabilità del congedo parentale per maternità (periodo di astensione facoltativa nel limite di sei mesi entro il terzo anno di vita del bambino) ai fini dell’indennità di buonuscita. Nello specifico si afferma che, ai fini del Tfs e del Tfr, tale periodo deve essere valutato sulla retribuzione virtuale intera, a partire dall’entrata in vigore della legge 53/2000.   

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