Per il cuneo fiscale il dubbio del “Durc”

Pubblicato il 11 novembre 2008 Anche in tema di Irap, per le imprese non è facile determinare l’importo da versare a titolo di secondo acconto del 2008. Per molti versi, potrebbe sembrare conveniente abbandonare il criterio “storico” a vantaggio di quello “previsionale”, non senza, però, rischi di mettere in discussione addirittura l’importo versato a titolo di saldo 2007. Con l’adozione del metodo previsionale, il contribuente viene chiamato ad applicare l’aliquota del 3,9% al posto di quella del 4,25% collegata al criterio storico, ma ciò con l’onere di farsi carico di dare soluzione anticipata a una serie di dubbi in merito, per esempio, alle plusvalenze e altri costi del personale. Anche chi sceglie il metodo storico, in virtù di quanto previsto dalla Finanziaria 2007, può considerare in sede di acconto un effetto “maggiorato” della deduzione collegata al cuneo fiscale. Cioè, in via semplificativa, l’impresa può individuare l’imposta da versare ricalcolando quella del 2007 come se il cuneo fiscale fosse stato sempre vigente e non ridotto al 50% per il periodo da febbraio a giugno. Tuttavia, proprio con riferimento al cuneo, imprese e professionisti devono fare molta attenzioni agli obblighi legati al Durc, dato che molti benefici normativi e contributivi sono stati vincolati proprio alla possesso di tale documento di regolarità contributiva.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Bando ISI 2025: dall'Inail 600 milioni di euro a fondo perduto per la sicurezza

19/12/2025

Inail: nuove funzionalità per l'accesso agli atti

19/12/2025

Terzo settore: aggiornate le Norme di comportamento degli organi di controllo

19/12/2025

Prelievo erariale unico: compilazione modello F24 Accise

19/12/2025

Licenziamento per GMO dopo riorganizzazione aziendale con AI: legittimo

19/12/2025

5 per mille Onlus: elenchi 2025 pubblicati e nuove regole 2026

19/12/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy