Per la cigs decadenza più chiara

Pubblicato il 13 aprile 2007

Una precisazione sulla cigs viene dall’Istituto nazionale di previdenza sociale, che emanando la circolare numero 75, ieri, ha affermato che al lavoratore che non comunichi preventivamente di svolgere un’attività lavorativa l’Inps congelerà l’intero trattamento di integrazione salariale di cui egli sia beneficiario. Il chiarimento riguarda, in particolare, il termine da cui far decorrere la decadenza nelle ipotesi di mancata comunicazione, ad opera del lavoratore, dell’intrapresa di un’attività lavorativa. Dal momento che l’obbligo viene osservato, s’ha diritto a percepire l’integrazione salariale con eccezione delle giornate di lavoro effettuate (lavoro autonomo o subordinato). Se, diversamente, l’onere non è osservato, l’integrazione salariale - tutta, anche quella fruita - si perde, per evitare che la limitazione della decadenza al solo periodo concomitante all’attività conduca alla “sostanziale e irragionevole equiparazione del lavoratore osservante l’obbligo di comunicazione al lavoratore inadempiente”, in linea con quanto sostiene in sentenza 11679/2005, richiamata dalla circolare 75. Un riferimento viene, altresì, fatto alla più recente indicazione di principio del medesimo organo giudicante, in relazione alla pronuncia 4004/2007, nella quale s’è precisato che il lavoratore inadempiente decade dall’intero periodo di cigs anche in presenza di più provvedimenti di concessione.        

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Legge di bilancio 2026: al via il nuovo iper-ammortamento

15/01/2026

Congedi parentali e per malattia del figlio: aggiornamenti 2026

15/01/2026

Legge di Bilancio 2026: aggiornamenti su congedi parentali e malattia del figlio

15/01/2026

Iper-ammortamenti 2026: necessarie comunicazioni ad hoc

15/01/2026

Fondo Nuove Competenze 3: incremento di 125,9 milioni e pubblicazione delle istanze finanziabili

15/01/2026

Fondo EST: novità in arrivo per il 2026

15/01/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy