Per la cigs decadenza più chiara

Pubblicato il 13 aprile 2007

Una precisazione sulla cigs viene dall’Istituto nazionale di previdenza sociale, che emanando la circolare numero 75, ieri, ha affermato che al lavoratore che non comunichi preventivamente di svolgere un’attività lavorativa l’Inps congelerà l’intero trattamento di integrazione salariale di cui egli sia beneficiario. Il chiarimento riguarda, in particolare, il termine da cui far decorrere la decadenza nelle ipotesi di mancata comunicazione, ad opera del lavoratore, dell’intrapresa di un’attività lavorativa. Dal momento che l’obbligo viene osservato, s’ha diritto a percepire l’integrazione salariale con eccezione delle giornate di lavoro effettuate (lavoro autonomo o subordinato). Se, diversamente, l’onere non è osservato, l’integrazione salariale - tutta, anche quella fruita - si perde, per evitare che la limitazione della decadenza al solo periodo concomitante all’attività conduca alla “sostanziale e irragionevole equiparazione del lavoratore osservante l’obbligo di comunicazione al lavoratore inadempiente”, in linea con quanto sostiene in sentenza 11679/2005, richiamata dalla circolare 75. Un riferimento viene, altresì, fatto alla più recente indicazione di principio del medesimo organo giudicante, in relazione alla pronuncia 4004/2007, nella quale s’è precisato che il lavoratore inadempiente decade dall’intero periodo di cigs anche in presenza di più provvedimenti di concessione.        

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Memorandum: scadenze lavoro dal 16 al 31 maggio 2025 (con Podcast)

14/05/2025

Contributi operai agricoli: no a disparità tra contratti a termine e indeterminati

13/05/2025

Incentivi R&S per tecnologie strategiche nelle Regioni meno sviluppate (STEP)

13/05/2025

Fallimento, sì alla prova con documenti alternativi ai bilanci

13/05/2025

Privacy: al via la consultazione pubblica sul modello “Pay or ok”

13/05/2025

Bonus giovani: via alle domande dal 16 maggio

13/05/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy