Per la sicurezza arriva il restyling delle sanzioni

Pubblicato il 29 marzo 2009

Il testo dello schema del decreto correttivo approvato, in prima lettura, dal Governo introduce notevoli modifiche circa il sistema sanzionatorio previsto dal decreto legislativo 81/2008. In linea generale, si evidenzia una riduzione dell'entità delle pene detentive e pecuniarie anche se comunque il sistema è sempre più oneroso rispetto a quello previsto dal decreto legislativo 626/94. Le modifiche interessano non solo datori di lavoro e dirigenti ma anche preposti, medici competenti, lavoratori, fabbricanti e fornitori. In particolare,  viene prevista l'applicazione della sola pena detentiva (fissata da quattro a otto mesi) in caso di mancata valutazione del rischio da parte delle aziende pericolose e in quelle ove i lavoratori sono esposti a rischi biologici, cancerogeni mutageni, da esposizione all'amianto o atmosfere esplosive; tale ipotesi sanzionatoria non permette la definizione del reato in sede amministrativa anche se sarà possibile avvalersi della procedura introdotta dall'art. 302. Inoltre, non sono più sanzionate con l'arresto le attività di cui al Titolo IV caratterizzate dalla compresenza di più imprese per un'entità presunta di lavoro non inferiore ai 200 uomini-giorni. Ai sensi dell'art. 14, infine, il datore, nel caso in cui non ottemperi al provvedimento di sospensione disposto dall'organo di vigilanza per accertate e gravi violazioni in materia di tutela della sicurezza, sarà soggetto all'arresto fino a sei mesi. Il testo, sottolinea il Governo, è ancora aperto alla concertazione.

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