Per le Fondazioni bancarie l’Irpeg non si dimezza

Pubblicato il 03 gennaio 2007

tributaria regionale di Firenze – sentenza 45 del 13 ottobre 2006 – ha stabilito che le Fondazioni bancarie non abbiano diritto alla riduzione al 50% dell’aliquota Irpeg prevista dall’articolo 6 del Dpr 601/73. In sintesi, ha negato ad esse l’agevolazione fiscale quale ente di assistenza, sostenendo che siano invece applicabili le disposizioni della legge numero 218 del 1990 e del decreto legislativo numero 356 dello stesso anno.

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