Per le imprese minori spazio ai conferimenti

Pubblicato il 16 maggio 2008

Da inizio anno, per effetto dell’articolo 1, comma 46, Finanziaria 2008, le operazioni straordinarie consistenti in conferimenti d’azienda avvengono solo sulla base dell’articolo 176 del Tuir, poiché il regime, previsto dal precedente articolo 175, è stato limitato alle ipotesi di conferimento di partecipazioni di controllo e di collegamento. Il provvedimento attuativo di quel comma rende possibili i conferimenti delle imprese minori: anche l’imprenditore individuale che conferisce l’unica azienda in una società di persone dovrà applicare il regime “bi-sospensivo”, di neutralità dei disallineamenti tra valore civile dei beni aziendali e valore fiscale.

L’alternativa è il pagamento dell’imposta sostitutiva di cui al comma 2-ter, da azionare per legittimare la rilevanza fiscale ai maggiori valori iscritti, che in precedenza erano vincolati alla neutralità.

Un dubbio interpretativo investe, tuttavia, il fronte applicativo con riferimento alle imprese che in veste di conferitarie si trovano ad aver adottato la contabilità semplificata. Una tesi ritiene interdetta alle imprese minori l’operazione, poiché non sarebbe possibile monitorare l’evoluzione dei doppi valori in contabilità, ma appare drastica un’esclusione soggettiva così rilevante per non essere neppure espressamente dettata da legge. Peraltro, la risoluzione agenziale 33/E/1999 concluse per il riconoscimento del conferimento “a realizzo controllato” anche ai soggetti in contabilità semplificata, purché i valori dei beni conferiti fossero rilevati in un prospetto riportato nell’atto notarile di conferimento, oltre che nei registri Iva e dei beni ammortizzabili. Soluzione, quest’ultima, praticabile anche con le attuali norme.

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